Direttiva EmpCo: nuove regole UE sulla pubblicità ambientale dal 27 settembre 2026
Dal 27 settembre 2026 l'UE limita la pubblicità ambientale non provata. La base è la direttiva EmpCo (UE) 2024/825, che integra il diritto sulle pratiche commerciali sleali (in Germania l'UWG). Si applica a ogni pubblicità commerciale rivolta ai consumatori – quindi anche ai venditori sui marketplace e alle piccole imprese. Per la merce già in vendita non è previsto alcun periodo transitorio.

D'ora in poi vietati soprattutto:
- termini generici senza prova – «sostenibile», «ecologico», «verde», «eco», «a impatto climatico zero», «climaticamente positivo», «biodegradabile»;
- «a impatto climatico zero» se ciò si basa solo su certificati di CO₂ acquistati (compensazione) – anche per la spedizione;
- marchi di sostenibilità auto-attribuiti senza certificazione indipendente;
- dichiarazioni complessive quando è interessata solo una parte (es. «prodotto sostenibile», mentre è riciclata solo la confezione).
Lo stesso vale per le dichiarazioni sociali come «prodotto in modo equo».
Restano consentite indicazioni concrete e verificabili: «scatola di spedizione in carta riciclata al 100%» invece di «imballaggio sostenibile». I marchi solo se si basano su un sistema certificato con controllo indipendente o se rilasciati da un ente pubblico. Le dichiarazioni climatiche richiedono reali riduzioni proprie delle emissioni, con una metodologia tracciabile.
Nuovi sono gli obblighi informativi prima dell'acquisto – da rendere visibili: il periodo degli aggiornamenti software (per beni con elementi digitali), la riparabilità, la disponibilità dei pezzi di ricambio ed eventuali garanzie di durata oltre la garanzia legale. Le indicazioni di durata infondate (come un numero inventato di cicli d'uso) non sono ammesse.
Sanzioni: le violazioni sono considerate sleali a prescindere dall'intenzione. La direttiva prevede multe fino al quattro per cento del fatturato annuo; l'importo è stabilito dalla legge nazionale di recepimento. Per le piccole imprese, in pratica, le conseguenze più probabili sono diffide e azioni inibitorie.
Rilevante è l'adeguamento ovunque compaiano termini ambientali o marchi propri: nei testi di prodotto, sulle confezioni e nei materiali pubblicitari. Per rivedere i testi di prodotto è utile l'articolo ChatGPT per le descrizioni prodotto; le indicazioni sugli imballaggi riguardano inoltre il PPWR da agosto 2026.
Nota: informazione generale, non consulenza legale. Fa fede il recepimento nazionale; per le dichiarazioni esistenti si consiglia una verifica legale. Stato: 18 giugno 2026.
Fonti
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